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Art. 500
Diffusione malattia
degli animali
Art. 638 Uccisione
o danneggiamento di animali altrui
-
Chiunque senza necessità
uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad
altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un
anno o con la multa fino a lire seicentomila
-
La pena è della reclusione
da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su
tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali
bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
-
Non è punibile chi
commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel
momento in cui gli arrecano danno.
Art. 672 Omessa
custodia e malgoverno di animali
-
Chiunque lascia liberi o
non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne
affida la custodia a persona inesperta e punito con l'ammenda fino a L.500.000.
Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi aperti abbandona a se stessi
animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche
se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo
l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o
spaventa animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
Art. 727 (Modificato con L.
473 del 22.11.93 - G.U. 278 del 26.11.93) Maltrattamento di animali
-
Chiunque incrudelisce verso
animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e
fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in
giuochi, spettacolo o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo
le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni
incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni
a lire dieci milioni.
-
La pena è aumentata, se il
fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del
traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di
uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la
condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali
oggetto di maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
-
Nel caso di recidiva la
condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di
trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
-
Chiunque organizza o
partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli
animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La
condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente
l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di
recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.
-
Qualora i fatti di cui ai
commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse
clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la
sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di
allevamento per almeno dodici mesi.
Dalla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 30 agosto 1991

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Legge quadro in materia di animali
di affezione e prevenzione del randagismo.
La
Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente
della Repubblica Promulga
la seguente
legge:
Art. 1 Principi generali
-
Lo Stato promuove e
disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudelta'
contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la
corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e
l'ambiente.
Art. 2 Trattamento dei cani
e di altri animali di affezione
-
Il controllo della
popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene
effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari
delle unita' sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a
proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle societa' cinofile,
delle societa' protettrici degli animali e di privati.
-
I cani vaganti ritrovati,
catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
-
I cani catturati o comunque
provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono
essere destinati alla sperimentazione.
-
I cani vaganti catturati,
regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
-
I cani vaganti non tatuati
catturati, nonche' i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4
devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni
possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad
associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi
e altre malattie trasmissibili.
-
I cani ricoverati nelle
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad
opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di
comprovata pericolosita'.
-
E' vietato a chiunque
maltrattare i gatti che vivono in liberta'.
-
I gatti che vivono in
liberta' sono sterilizzati dall'autorita' sanitaria competente per territorio e
riammessi nel loro gruppo.
-
I gatti in liberta' possono
essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
-
Gli enti e le associazioni
protezioniste possono, d'intesa cone le unita' sanitarie locali, avere in
gestione le colonie di gatti che vivono in liberta', assicurandone la cura della
salute e le condizioni di soppravvivenza.
-
Gli enti e le associazioni
protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4,
sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria
locale.
-
Le strutture di cui al
comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di
proprieta' e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
Art. 3 Competenze delle
regioni
-
Le regioni disciplinano con
propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unita' sanitarie
locali nonche' le modalita' per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio
al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da
imprimersi mediante tatuaggio indolore.
-
Le regioni provvedono a
determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la
costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone
condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e
sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita'
sanitarie locali. La legge regionale determina altresi' i criteri e le modalita'
per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi
di loro competenza.
-
Le regioni adottano, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito
regionale, un programma di prevenzione al randagismo.
-
Il programma di cui al
comma 3 prevede interventi riguardanti:
-
iniziative di informazione
da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto
rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
-
corsi di aggiornamento o
formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unita'
sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonche' per le
guardie zoofile volontarie che collaborano con le unita' sanitarie locali e con
gli enti locali.
-
Al fine di tutelare il
patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le
perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate
dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.
-
Per la realizzazione degli
interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non
superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto
ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata
dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli
interventi di loro competenza.
-
Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma
regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al
presente articolo.
Art. 4 Competenze dei
Comuni
-
I comuni, singoli o
associati, e le comunita' montane provvedono al risanamento dei canili comunali
esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti
con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalita'
dalla regione.
-
I servizi comunali e i
servizi veterinari delle unita' sanitarie locali si attengono, nel trattamento
degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.
Art. 5 Sanzioni
-
Chiunque abbandona cani,
gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a
lire un milione.
-
Chiunque omette di
iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire
centocinquantamila.
-
Chiunque, avendo iscritto
il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al
tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di lire centomila.
-
Chiunque fa commercio di
cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire dieci milioni.
-
L'ammenda comminata per la
contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale e'
elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
-
Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per
l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.
Art. 6 Imposte
-
Tutti i possessori di cani
sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
-
L'acquisto di un cane gia'
assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni.
-
Sono esenti dall'imposta:
-
i cani esclusivamente
adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
-
i cani appartenenti ad
individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i
due mesi o che paghino gia' l'imposta in altri comuni;
-
i cani lattanti per il
periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai
due mesi;
-
i cani adibiti ai servizi
dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
-
i cani ricoverati in
strutture gestiti da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;
-
i cani appartenenti a
categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.
Art. 7 Abrogazione di norme
-
Sono abrogati gli articoli
130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato
con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni, e ogni
disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.
Art. 8 Istituzione del
fondo per l'attuazione della legge
-
A partire dall'esercizio
finanziario 1991 e' istituito presso il Ministero della sanita' un fondo per
l'attuazione della presente legge, la cui dotazione e' determinata in lire 1
miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
-
Il Ministro della
sanita',
con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano le disponibilita' del fondo di cui al comma 1. I
criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della
sanita' adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9 Copertura
finanziaria
-
All'onere derivante dalla
presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992
e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".
-
Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
La
presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a
chiunque di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Roma, 12 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI
CONSO
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli
Pubblicata
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46

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Maltrattamento:
Cosa dice la
legge L'art. 727 del codice penale, al 1°comma, così recita:
"Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità
o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili
per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori
insostenibili per la loro natura, valutata secondo le caratteristiche anche
etologiche o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività,
è punito con l'ammenda da lire due milioni a dieci milioni".
Si tratta senza dubbio di una norma primaria ed innovativa
in tema di maltrattamento di animali che ben si coordina con le altre norme
riguardanti gli animali all'interno del codice e con le leggi 11 febbraio 1992
n. 157 e 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali d'affezione e
prevenzione del randagismo). Il nuovo testo dell'art. 727 va ad inasprire
fortemente le sanzioni nei confronti del maltrattatore rispetto a quanto
avveniva nel testo previgente (che prevedeva invece un'ammenda da lire
cinquecentomila a tre milioni nei riguardi di chi compiva atti di incrudelimento
e sevizie sugli animali), e soprattutto va finalmente a tutelare gli animali in
quanto tali ed in considerazione della loro natura, in quanto autonomi esseri
viventi, dotati di sensibilità psicofisica e capaci di reagire agli stimoli del
dolore. Secondo il nuovo dettato della norma dunque, sono punibili, e devono
essere puniti, non più soltanto quei comportamenti che offendono il comune
sentimento di pietà e mitezza degli uomini nei confronti dell'animale, ma tutte
quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità stessa
dell'animale, producendogli un dolore.
Cosa significa maltrattamento Per incorrere nel
maltrattamento di animale non è necessario giungere agli atti estremi
dell'uccisione dello stesso o di torture e sevizie efferate sul suo corpo.
Commette reato di maltrattamento di animali anche colui il quale detiene, per
esempio, gattini in piccole gabbie, privandoli della libertà di movimento, o
chi detiene cani in locali soffocanti, maleodoranti o al buio, o ancora chi più
semplicemente non si cura dei propri animali e non si occupa dolosamente della
loro alimentazione, pulizia e custodia.
Chiunque ami gli animali e assista ad atti di
maltrattamento (dai più gravi ai meno gravi) nei loro confronti non può far
finta di nulla. Oggi la legge tutela in misura più incisiva rispetto al passato
gli animali e colpisce più duramente i colpevoli delle loro sofferenze. E'
fondamentale, oltre che contribuire ad infondere nel prossimo il sentimento di
amore nei confronti dei nostri amici animali, non rimanere inerti di fronte ai
maltrattamenti nei loro confronti, ma al contrario bisogna denunciare simili
soprusi, personalmente, in forma privata o chiedendo aiuto alle associazioni a
tutela degli animali, come ad esempio l'ASA, che si adopereranno per difendere
gli interessi di chi ama gli animali e degli animali stessi.
Come fare una denuncia L'art. 727 del codice penale
disciplina un reato. Esso non è stato infatti depenalizzato e pertanto chiunque
commetta un maltrattamento sugli animali può essere sottoposto ad un
procedimento penale.
Un privato cittadino o un'associazione animalista possono
rivolgersi ad un qualsiasi organo di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia,
Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, Guardie Zoofile, ecc.) per
segnalare uno dei casi illeciti previsti dall'art. 727 cod. pen..
Chi assiste ad un maltrattamento, nell'immediatezza del
fatto, può segnalarlo, anche telefonicamente, agli organi di polizia
giudiziaria su elencati, che sono tenuti ad intervenire per impedire il
protrarsi dell'illecito.
La denuncia-querela può essere resa oralmente o in forma
scritta (in carta libera senza marche da bollo) presso l'ufficio di qualunque
organo di Polizia Giudiziaria o alla Segreteria Generale del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il fatto del
maltrattamento.
Chi sceglie la forma orale descriverà al poliziotto o al
carabiniere di turno in maniera più chiara e precisa possibile il fatto che
secondo lui costituisce maltrattamento, il luogo in cui è avvenuto, il nome del
responsabile. Sarà poi il pubblico ufficiale, sulla scorta di quanto ascoltato,
a redigere un verbale e a trasmetterlo alla Procura della Repubblica, che
procederà alle indagini del caso.
Chi invece vuole scrivere una denuncia-querela di proprio
pugno deve ricordarsi di:
- intestare la denuncia all'Ill.mo Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il fatto del
maltrattamento;
- indicare in modo chiaro il nome, cognome e l'indirizzo del
denunciante; in caso di associazione il nome del firmatario;
- fare una esposizione chiara, concisa, ma precisa dei
fatti;
- indicare tutti gli elementi utili per giungere,
direttamente o indirettamente, all'individuazione del responsabile;
- indicare i nomi di eventuali testimoni, che possano
riferire sui fatti.
Naturalmente tale denuncia andrà comunque depositata presso
l'ufficio di qualunque organo di Polizia Giudiziaria o alla Segreteria Generale
del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui è
avvenuto il maltrattamento.
La sottoscrizione della denuncia dovrà comunque avvenire
alla presenza del pubblico ufficiale. La Procura ha l'obbligo di attivarsi per
accertare se i fatti denunciati costituiscono effettivamente un reato; in caso
positivo si potrà arrivare al processo, dove lo stesso denunciante o anche
un'associazione animalista possono costituirsi parte civile, per ottenere dal
colpevole il risarcimento del danno morale da lui provocato per essersi reso
colpevole del reato di maltrattamento.
E' sempre opportuno nella denuncia richiedere di voler
essere informati dell'eventuale archiviazione degli atti, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 408 cod.proc.pen. in modo da poter richiedere copia del
provvedimento e valutare i motivi della stessa.

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Gli Animali nei Condomini
Chi convive con degli animali in un condominio è spesso
bersaglio delle lamentele dei vicini di casa, i quali protestano per il rumore,
per gli odori sgradevoli o per altri svariati motivi. Le regole della civile
convivenza impongono, giustamente, di non disturbare gli altri, ma alle volte i
vicini pretendono troppo e vogliono imporre la loro volontà contro gli animali
ed i loro proprietari.
A difesa e nel rispetto dei nostri amici animali è bene
dunque sapere che, pur potendo richiedere al Giudice un provvedimento d'urgenza
ex art. 700 cod. proc. civ. per allontanare i cani o i gatti che creano problemi
di ordine igienico e sanitario, i casi in cui il Giudice accoglie tali lamentele
sono davvero molto rari. Comunque è necessario che chi intraprende l'azione
giudiziaria sia in grado di provare, senza possibilità di essere smentito, che
effettivamente gli animali in questione possono creare seri pericoli di igiene
pubblica. Solo in questo caso l'animale potrà essere allontanato su ordine del
Giudice. Se poi un cane abbaia troppo e disturba gli altri condomini, questi
possono ex art. 844 cod. civ. rivolgersi al Giudice, ma anche questa volta
dovranno dimostrare che i rumori provocati dall'animale "superano la
normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi";
lo stesso vale per chi volesse fare una denuncia per disturbo delle occupazioni
o del riposo delle persone ex art. 659 cod. pen..
Anche chi, per allontanare dal condominio un animale
indesiderato, faccia leva sull'esistenza di un regolamento condominiale che
vieta la detenzione di animali, deve essere smentito. La giurisprudenza ha
infatti a questo proposito affermato che detti regolamenti devono essere
ritenuti nulli nelle clausole in cui vietano la detenzione di animali domestici
nelle abitazioni private, poiché non può essere limitato il diritto di
proprietà (che è diritto pieno ed esclusivo) di ciascuno sul proprio bene.
(Cassazione civile sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028; Tribunale Piacenza 10
aprile 1990). Il possessore di uno o più animali che abita in un
appartamento in affitto può essere costretto ad allontanare i suoi animali solo
nel caso di obbligo contrattuale, ovvero di divieto esplicito alla detenzione di
animali sottoscritto nel contratto di locazione. Se nel contratto non è
prevista questa clausola, gli animali possono rimanere nell'appartamento , anche
nel caso in cui i regolamenti condominiali lo vietino. La stessa regola si
applica per l'utilizzo delle "parti comuni" (giardino, ingresso, etc.)
dello stabile: eventuali condomini insofferenti non possono impedire, a norma di
legge, che il cane o il gatto faccia la sua passeggiata in giardino. Se il
regolamento viene cambiato in questo senso (cioè viene vietato agli animali
l'utilizzo di queste parti comuni), il regolamento non è vincolante per chi ha
votato contro. Ovviamente l'animale non dovrà fare danni alle parti comuni:
in quest'ultimo caso il suo proprietario dovrà provvedere a pagare di tasca
propria. Ma questo vale per chiunque arrechi dei danni alle parti comuni,
animale umano o non umano che sia.
La giurisprudenza ha considerato spesso illegittimi i
divieti di tenere animali domestici in condominio proprio per la particolare
importanza che essi rivestono per l'uomo: una volta entrato in casa un cane o un
gatto (ma non solo questi) entra a far parte del patrimonio affettivo delle
famiglie e, come tale, va protetto.

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COME DEVE
ESSERE TENUTO UN CANE
- I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero,ben costruito con
materiale isolante ed impermeabilizzato.
- La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata;qualora si renda
necessaria, occorre che l'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento
libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di una certa
lunghezza.
- Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi limitati, è
necessario uno spazio adeguato, fatte salve esigenze particolari di razza: i locali di ricovero
devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
- Lo spazio occupato in modo permanente dai cani deve essere mantenuto in
buone condizioni igieniche.
- Ogni cane deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
- Il cibo, fornito almeno quotidianamente, deve essere, all'età ed alle
condizione fisiologiche dell'animale' animale.

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I POSSESSORI DI
CANI DEBBONO
- Applicare idonea museruola ai cani non condotti a guinzaglio quando si
trovino nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- applicare guinzaglio e museruola ai cani di grande taglia e a quei cani che
abbiano l'abitudine di incutere spavento o molestia alle persone o di arrecare danno di qualsiasi
genere;
- applicare guinzaglio e museruola ai cani eccezionalmente condotti nei locali
pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;
- Nelle aree private, è fatto obbligo ai proprietari delle stesse, di
segnalare al Servizio Veterinario della A.U.S.L. n° 5,"Bassa Friulana" entro 48 ore, la presenza di cani randagi
vaganti all'interno delle stesse. In mancanza di tali segnalazioni, il cane, verrà ritenuto di
proprietà e quindi soggetto agli obblighi previsti dall'anagrafe canina.
- E' consentito tenere senza guinzaglio né museruola i cani da guardia
soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da
pastore e quelli da caccia quando vengono utilizzati rispettivamente per la guardia delle greggi e
della caccia.
La sanzione prevista per chi non rispetta le suddette norme è di £
20.000.
- E' severamente proibito l'accesso dei cani nei seguenti luoghi:
- - mercati in genere- giardini pubblici; - cimiteri; -ospedali;
- -luoghi destinati all'esercizio del culto; - teatri e cinematografi;
- -tutti gli esercizi pubblici in genere quando l'esercente ritenga,per validi
motivi, di vietarne l'accesso con l'esposizione di un cartello.
- a) i conduttori dovranno intervenire a rimuovere i residui
organici dei propri cani attraverso apposita paletta e sacco:
- b) i residui organici dovranno essere depositati in
appositi in appositi contenitori presenti nell'interno delle stesse.
| I conduttori di cani debbono, in qualsiasi luogo
pubblico o aperto al pubblico passaggio, essere possesso di apposita paletta e sacco e
provvedere all'immediata rimozione dei residui organici dei propri cani dal suolo pubblico |
La sanzione prevista per chi non rispetta le suddette norme è di
L.10.000

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COME
CI SI DEVE COMPORTARE CON UN CANE ABBANDONATO
- I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso i canili
comunali o rifugi per cani, non possono essere soppressi, né possono essere destinati
sperimentazione.
- I cani catturati o ritrovati vengono immediatamente ricoverati presso il
canile sanitario e sottoposti a visita veterinaria.
- I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al
proprietario il quale deve provvedere al ritiro.Trascorsi 60 giorni dalla notifica di avvenuto
ritrovamento del cane, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà sono equiparati
all'abbandono.
- I cani vaganti non tatuati catturati; se non reclamati entro il termine di
sessanta giorni, possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad
associazione protezionistiche, previo trattamento profilattico, o inviati presso canali rifugio.
- I cani ricoverati nel canile sanitario e nei canili rifugio, possono essere
soppressi, in modo eutanasico, ad opera di medici veterinari,soltanto se gravemente malati,
incurabili o di comprovata pericolosità.

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