Leggi Nazionali - CODICE PENALE

 

 LEGGE n.281, 14 agosto 1991  Legge quadro in materia di animali di affezioni      e prevenzione del randagismo

 

 Maltrattamento  Cosa dice la legge

 Gli Animali nei Condomini

 castrazione

 Legge e regolamento Regionale Friuli V.Giulia

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 I DIRITTI  DEI  CANI

 Come deve essere tenuto un cane

 I possessori di cane debbono

 

ALTRE NORME

  Anagrafe Canina e Tatuaggio

  Sanzioni per chi Maltratta i Cani

 

 DOVERI  DEI  PROPRIETARI  E  CONDUTTORI  DI  CANI

 

 

CODICE PENALE

Art. 500
Diffusione malattia degli animali

  • Chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali pericolosa per il patrimonio zootecnico della Nazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa l'ammenda è fino a L.4.000.000

Art. 638
Uccisione o danneggiamento di animali altrui

  • Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila

  • La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

  • Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli arrecano danno.

Art. 672
Omessa custodia e malgoverno di animali

  • Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta e punito con l'ammenda fino a L.500.000. Alla stessa pena soggiace:
    1) chi, in luoghi aperti abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
    2) chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Art. 727 (Modificato con L. 473 del 22.11.93 - G.U. 278 del 26.11.93)
Maltrattamento di animali

  • Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacolo o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

  • La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto di maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

  • Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

  • Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

  • Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.

Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991

LEGGE n.281, 14 agosto 1991 

Legge quadro in materia di animali di affezione
e prevenzione del randagismo.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica
Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Principi generali

  • Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

  • Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle societa' cinofile, delle societa' protettrici degli animali e di privati.

  • I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

  • I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

  • I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

  • I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

  • I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'.

  • E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta'.

  • I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati dall'autorita' sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

  • I gatti in liberta' possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

  • Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa cone le unita' sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta', assicurandone la cura della salute e le condizioni di soppravvivenza.

  • Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale.

  • Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprieta' e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Art. 3
Competenze delle regioni

  • Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unita' sanitarie locali nonche' le modalita' per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

  • Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. La legge regionale determina altresi' i criteri e le modalita' per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

  • Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo.

  • Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

    • iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;

    • corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonche' per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unita' sanitarie locali e con gli enti locali.

  • Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.

  • Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

  • Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 4
Competenze dei Comuni

  • I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalita' dalla regione.

  • I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 5
Sanzioni

  • Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

  • Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.

  • Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

  • Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

  • L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.

  • Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

Art. 6
Imposte

  • Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.

  • L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni.

  • Sono esenti dall'imposta:

    • i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;

    • i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino gia' l'imposta in altri comuni;

    • i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;

    • i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

    • i cani ricoverati in strutture gestiti da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;

    • i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.

Art. 7
Abrogazione di norme

  • Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

Art. 8
Istituzione del fondo per l'attuazione della legge

  • A partire dall'esercizio finanziario 1991 e' istituito presso il Ministero della sanita' un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione e' determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

  • Il Ministro della sanita', con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilita' del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanita' adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9
Copertura finanziaria

  • All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".

  • Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Roma, 12 ottobre 1993

SCALFARO                           CIAMPI                                            CONSO

                                            Presidente del Consiglio dei Ministri                Visto, il Guardasigilli    

Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46

Maltrattamento: Cosa dice la legge
L'art. 727 del codice penale, al 1°comma, così recita:

"Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le caratteristiche anche etologiche o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, è punito con l'ammenda da lire due milioni a dieci milioni".

Si tratta senza dubbio di una norma primaria ed innovativa in tema di maltrattamento di animali che ben si coordina con le altre norme riguardanti gli animali all'interno del codice e con le leggi 11 febbraio 1992 n. 157 e 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo). Il nuovo testo dell'art. 727 va ad inasprire fortemente le sanzioni nei confronti del maltrattatore rispetto a quanto avveniva nel testo previgente (che prevedeva invece un'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni nei riguardi di chi compiva atti di incrudelimento e sevizie sugli animali), e soprattutto va finalmente a tutelare gli animali in quanto tali ed in considerazione della loro natura, in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psicofisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore. Secondo il nuovo dettato della norma dunque, sono punibili, e devono essere puniti, non più soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza degli uomini nei confronti dell'animale, ma tutte quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità stessa dell'animale, producendogli un dolore.

Cosa significa maltrattamento
Per incorrere nel maltrattamento di animale non è necessario giungere agli atti estremi dell'uccisione dello stesso o di torture e sevizie efferate sul suo corpo. Commette reato di maltrattamento di animali anche colui il quale detiene, per esempio, gattini in piccole gabbie, privandoli della libertà di movimento, o chi detiene cani in locali soffocanti, maleodoranti o al buio, o ancora chi più semplicemente non si cura dei propri animali e non si occupa dolosamente della loro alimentazione, pulizia e custodia.

Chiunque ami gli animali e assista ad atti di maltrattamento (dai più gravi ai meno gravi) nei loro confronti non può far finta di nulla. Oggi la legge tutela in misura più incisiva rispetto al passato gli animali e colpisce più duramente i colpevoli delle loro sofferenze. E' fondamentale, oltre che contribuire ad infondere nel prossimo il sentimento di amore nei confronti dei nostri amici animali, non rimanere inerti di fronte ai maltrattamenti nei loro confronti, ma al contrario bisogna denunciare simili soprusi, personalmente, in forma privata o chiedendo aiuto alle associazioni a tutela degli animali, come ad esempio l'ASA, che si adopereranno per difendere gli interessi di chi ama gli animali e degli animali stessi.

Come fare una denuncia
L'art. 727 del codice penale disciplina un reato. Esso non è stato infatti depenalizzato e pertanto chiunque commetta un maltrattamento sugli animali può essere sottoposto ad un procedimento penale.

Un privato cittadino o un'associazione animalista possono rivolgersi ad un qualsiasi organo di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, Guardie Zoofile, ecc.) per segnalare uno dei casi illeciti previsti dall'art. 727 cod. pen..

Chi assiste ad un maltrattamento, nell'immediatezza del fatto, può segnalarlo, anche telefonicamente, agli organi di polizia giudiziaria su elencati, che sono tenuti ad intervenire per impedire il protrarsi dell'illecito.

La denuncia-querela può essere resa oralmente o in forma scritta (in carta libera senza marche da bollo) presso l'ufficio di qualunque organo di Polizia Giudiziaria o alla Segreteria Generale del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il fatto del maltrattamento.

Chi sceglie la forma orale descriverà al poliziotto o al carabiniere di turno in maniera più chiara e precisa possibile il fatto che secondo lui costituisce maltrattamento, il luogo in cui è avvenuto, il nome del responsabile. Sarà poi il pubblico ufficiale, sulla scorta di quanto ascoltato, a redigere un verbale e a trasmetterlo alla Procura della Repubblica, che procederà alle indagini del caso.

Chi invece vuole scrivere una denuncia-querela di proprio pugno deve ricordarsi di:

  • intestare la denuncia all'Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il fatto del maltrattamento;
  • indicare in modo chiaro il nome, cognome e l'indirizzo del denunciante; in caso di associazione il nome del firmatario;
  • fare una esposizione chiara, concisa, ma precisa dei fatti;
  • indicare tutti gli elementi utili per giungere, direttamente o indirettamente, all'individuazione del responsabile;
  • indicare i nomi di eventuali testimoni, che possano riferire sui fatti.
Naturalmente tale denuncia andrà comunque depositata presso l'ufficio di qualunque organo di Polizia Giudiziaria o alla Segreteria Generale del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il maltrattamento.

La sottoscrizione della denuncia dovrà comunque avvenire alla presenza del pubblico ufficiale. La Procura ha l'obbligo di attivarsi per accertare se i fatti denunciati costituiscono effettivamente un reato; in caso positivo si potrà arrivare al processo, dove lo stesso denunciante o anche un'associazione animalista possono costituirsi parte civile, per ottenere dal colpevole il risarcimento del danno morale da lui provocato per essersi reso colpevole del reato di maltrattamento.

E' sempre opportuno nella denuncia richiedere di voler essere informati dell'eventuale archiviazione degli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 408 cod.proc.pen. in modo da poter richiedere copia del provvedimento e valutare i motivi della stessa.

Gli Animali nei Condomini

Chi convive con degli animali in un condominio è spesso bersaglio delle lamentele dei vicini di casa, i quali protestano per il rumore, per gli odori sgradevoli o per altri svariati motivi.
Le regole della civile convivenza impongono, giustamente, di non disturbare gli altri, ma alle volte i vicini pretendono troppo e vogliono imporre la loro volontà contro gli animali ed i loro proprietari.

A difesa e nel rispetto dei nostri amici animali è bene dunque sapere che, pur potendo richiedere al Giudice un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. per allontanare i cani o i gatti che creano problemi di ordine igienico e sanitario, i casi in cui il Giudice accoglie tali lamentele sono davvero molto rari. Comunque è necessario che chi intraprende l'azione giudiziaria sia in grado di provare, senza possibilità di essere smentito, che effettivamente gli animali in questione possono creare seri pericoli di igiene pubblica. Solo in questo caso l'animale potrà essere allontanato su ordine del Giudice.
Se poi un cane abbaia troppo e disturba gli altri condomini, questi possono ex art. 844 cod. civ. rivolgersi al Giudice, ma anche questa volta dovranno dimostrare che i rumori provocati dall'animale "superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi"; lo stesso vale per chi volesse fare una denuncia per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ex art. 659 cod. pen..

Anche chi, per allontanare dal condominio un animale indesiderato, faccia leva sull'esistenza di un regolamento condominiale che vieta la detenzione di animali, deve essere smentito. La giurisprudenza ha infatti a questo proposito affermato che detti regolamenti devono essere ritenuti nulli nelle clausole in cui vietano la detenzione di animali domestici nelle abitazioni private, poiché non può essere limitato il diritto di proprietà (che è diritto pieno ed esclusivo) di ciascuno sul proprio bene. (Cassazione civile sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028; Tribunale Piacenza 10 aprile 1990).
Il possessore di uno o più animali che abita in un appartamento in affitto può essere costretto ad allontanare i suoi animali solo nel caso di obbligo contrattuale, ovvero di divieto esplicito alla detenzione di animali sottoscritto nel contratto di locazione. Se nel contratto non è prevista questa clausola, gli animali possono rimanere nell'appartamento , anche nel caso in cui i regolamenti condominiali lo vietino.
La stessa regola si applica per l'utilizzo delle "parti comuni" (giardino, ingresso, etc.) dello stabile: eventuali condomini insofferenti non possono impedire, a norma di legge, che il cane o il gatto faccia la sua passeggiata in giardino. Se il regolamento viene cambiato in questo senso (cioè viene vietato agli animali l'utilizzo di queste parti comuni), il regolamento non è vincolante per chi ha votato contro.
Ovviamente l'animale non dovrà fare danni alle parti comuni: in quest'ultimo caso il suo proprietario dovrà provvedere a pagare di tasca propria. Ma questo vale per chiunque arrechi dei danni alle parti comuni, animale umano o non umano che sia.

La giurisprudenza ha considerato spesso illegittimi i divieti di tenere animali domestici in condominio proprio per la particolare importanza che essi rivestono per l'uomo: una volta entrato in casa un cane o un gatto (ma non solo questi) entra a far parte del patrimonio affettivo delle famiglie e, come tale, va protetto.

COME DEVE ESSERE TENUTO UN CANE

  • I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero,ben costruito con materiale isolante ed impermeabilizzato.
  • La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata;qualora si renda necessaria, occorre che l'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di una certa lunghezza.
  • Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi limitati, è necessario uno spazio adeguato, fatte salve esigenze particolari di razza: i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
  • Lo spazio occupato in modo permanente dai cani deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
  • Ogni cane deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
  • Il cibo, fornito almeno quotidianamente, deve essere, all'età ed alle condizione fisiologiche dell'animale' animale.

I POSSESSORI DI CANI DEBBONO

  • Applicare idonea museruola ai cani non condotti a guinzaglio quando si trovino nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico;
  • applicare guinzaglio e museruola ai cani di grande taglia e a quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o molestia alle persone o di arrecare danno di qualsiasi genere;
  • applicare guinzaglio e museruola ai cani eccezionalmente condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;
  • Nelle aree private, è fatto obbligo ai proprietari delle stesse, di segnalare al Servizio Veterinario della A.U.S.L. n° 5,"Bassa Friulana" entro 48 ore, la presenza di cani randagi vaganti all'interno delle stesse. In mancanza di tali segnalazioni, il cane, verrà ritenuto di proprietà e quindi soggetto agli obblighi previsti dall'anagrafe canina.
  • E' consentito tenere senza guinzaglio né museruola i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono utilizzati rispettivamente per la guardia delle greggi e della caccia.

La sanzione prevista per chi non rispetta le suddette norme è di £ 20.000.

  • E' severamente proibito l'accesso dei cani nei seguenti luoghi:
- mercati in genere- giardini pubblici; - cimiteri; -ospedali;
-luoghi destinati all'esercizio del culto; - teatri e cinematografi;
-tutti gli esercizi pubblici in genere quando l'esercente ritenga,per validi motivi, di vietarne l'accesso con l'esposizione di un cartello.
a) i conduttori dovranno intervenire a rimuovere i residui organici dei propri cani attraverso apposita paletta e sacco:
b) i residui organici dovranno essere depositati in appositi in appositi contenitori presenti nell'interno delle stesse.
I conduttori di cani debbono, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico passaggio, essere possesso di apposita paletta e sacco e provvedere all'immediata rimozione dei residui organici dei propri cani dal suolo pubblico

La sanzione prevista per chi non rispetta le suddette norme è di L.10.000

 

COME CI SI DEVE COMPORTARE CON UN CANE ABBANDONATO

  • I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso i canili comunali o rifugi per cani, non possono essere soppressi, né possono essere destinati sperimentazione.
  • I cani catturati o ritrovati vengono immediatamente ricoverati presso il canile sanitario e sottoposti a visita veterinaria.
  • I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario il quale deve provvedere al ritiro.Trascorsi 60 giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento del cane, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà sono equiparati all'abbandono.
  • I cani vaganti non tatuati catturati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni, possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazione protezionistiche, previo trattamento profilattico, o inviati presso canali rifugio.
  • I cani ricoverati nel canile sanitario e nei canili rifugio, possono essere soppressi, in modo eutanasico, ad opera di medici veterinari,soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

 

 

 

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